La nostra assistita, proprietaria di un impianto fotovoltaico, ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria di risoluzione di un Contratto di Operating&Maintenance, stipulato per la gestione del proprio impianto fotovoltaico, nonché per l’applicazione, in suo favore, della clausola penale posta a garanzia della produttività dell’impianto stesso.
Il gestore si era infatti impegnato a garantire alla committente, per tutta la durata del contratto, un livello minimo di produttività dell’impianto, calcolato con precisione secondo i termini contrattuali.
In caso di mancato raggiungimento di questa produttività minima garantita, e in assenza di cause di forza maggiore, il gestore sarebbe stato tenuto a corrispondere un indennizzo.
Tale penale sarebbe stata pari alla somma degli incentivi riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e del prezzo medio annuo per la cessione dell’energia elettrica, che sarebbe spettato alla committente per il ritiro dell’energia prodotta.
Questo meccanismo aveva l’obiettivo di tutelare la committente da eventuali inefficienze nella gestione dell’impianto.
La sentenza del Tribunale di Pavia ha dapprima accertato l’inadempimento del contratto di manutenzione per l’impianto fotovoltaico nel merito e, conseguentemente, ha condannato il gestore al pagamento della penale, aderendo alla quantificazione effettuata dalla nostra assistita.
In particolare, il Tribunale ha disatteso l’esito della CTU nella parte in cui aveva quantificato l’importo della penale, aumentando tale importo in adesione alle argomentazioni fornite da parte attrice.