Nell’ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Pavia, nel confermare la legittimità del decreto, rilevava la validità della fideiussione omnibus sulla base della quale il decreto era stato emesso, e pertanto condannava il fideiussore della società garantita al pagamento integrale del debito, respingendo le eccezioni di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
In particolare, l’opponente aveva contestato la fideiussione ritenendola affetta da nullità totale o parziale in ragione della sussistenza di clausole conformi allo schema ABI 2003 (cfr. provvedimento n. 55/2005 Banca d’Italia).
Nello specifico l’opponente aveva contestato la c.d. “clausola di reviviscenza”, ai sensi della quale il fideiussore rimane obbligato anche laddove i pagamenti vengano annullati, la clausola ex art. 1957 c.c. sulla rinuncia al termine di decadenza per l’escussione e clausola di sopravvivenza, per cui la fideiussione resta valida anche se il debito principale presenta vizi o è contestato.
Tuttavia, il Tribunale rilevava che la parte opponente non aveva fornito prove sufficienti a dimostrare la presenza effettiva di un’intesa anticoncorrenziale, intesa che deve risultare esistente in concreto al momento della stipula.
Con questa sentenza, il Tribunale di Pavia rafforza il principio per cui la nullità delle fideiussioni omnibus richiede una prova dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale concreta e attuale, confermando la piena validità delle clausole contestate in assenza di tale dimostrazione.