Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta dai fideiussori contro un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un debito garantito, confermando la validità della fideiussione e l’infondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dagli opponenti.
Gli opponenti avevano contestato la fideiussione eccependo la presenza di clausole ricalcate sul modello ABI 2003 sanzionato dalla Banca d’Italia nel 2005 per violazione della normativa antitrust. Tuttavia, il Tribunale ha chiarito che le garanzie prestate erano fideiussioni specifiche, riferite esclusivamente a uno specifico contratto di mutuo ipotecario, e non fideiussioni omnibus, cui si applica il provvedimento della Banca d’Italia.
Inoltre, la sentenza ha evidenziato che le clausole contestate presentavano un’autonomia stilistica rispetto allo schema ABI e che gli opponenti non avevano fornito prova dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale in concreto al momento della stipula della fideiussione.
Il Tribunale respingeva inoltre l’eccezione di estinzione della fideiussione per mancata espressa volontà di mantenere la garanzia in occasione delle proroghe del mutuo, ritenendo che gli opponenti, in qualità di soci e amministratori della società garantita, fossero perfettamente a conoscenza delle scelte finanziarie della stessa.
Con questa decisione, il Tribunale di Milano consolida il principio per cui la nullità delle fideiussioni richiede una prova della violazione della normativa antitrust in concreto e conferma la validità delle garanzie specifiche, escludendone l’automatica applicazione delle sanzioni previste per le fideiussioni omnibus.