Nell’ambito delle controversie risarcitorie derivanti da incidenti stradali, centrale è l’accertamento del danno alla persona e la corretta applicazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Pavia, che ha accolto la domanda della nostra assistita, rimasta gravemente ferita mentre viaggiava come passeggera su un veicolo altrui. La disciplina richiamata è quella del Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs 209/2005) sulla tutela rafforzata del trasportato, che gli consente di ottenere il risarcimento direttamente dalla compagnia assicurativa del veicolo sul quale stava viaggiando.
In sede stragiudiziale la primaria compagnia assicurativa aveva formulato un’offerta reale di 108.000,00 euro sulla base della valutazione del proprio consulente tecnico di parte, che quantificava il danno biologico permanente nella misura del 20%.
Ritenendo tale valutazione non adeguata rispetto alla gravità delle lesioni, veniva instaurato un giudizio civile, nell’ambito del quale l’Istituto Assicurativo ha continuato a mantenere la propria linea difensiva.
Nel corso del processo il Giudice disponeva una consulenza tecnica d’ufficio che, aderendo alla tesi dello Studio, evidenziava postumi permanenti significativamente più gravi rispetto a quelli indicati dal medico dell’assicurazione.
Conseguentemente il danno biologico veniva quantificato nella misura del 42%.
A seguito delle risultanze del CTU, anche il consulente tecnico della compagnia assicurativa rivedeva la propria precedente valutazione, aderendo alla medesima percentuale, mentre l’assicurazione rimaneva ferma sulla propria valutazione.
Il Tribunale poneva parte delle conclusioni del CTU a fondamento della propria decisione e, applicando i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle del Tribunale di Milano, riconosceva alla nostra assistita l’importo complessivo di euro 411.000, condannando inoltre la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica.