La Legge 25 novembre 2024 n. 177 ha profondamente modificato l’art. 187 C.d.S., sostituendo il previgente requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” con il mero riferimento alla guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. Il collegamento causale tra assunzione e compromissione delle capacità di guida è stato così sostituito da un nesso meramente storico-cronologico, trasformando la fattispecie in un reato di pericolo presunto.
I giudici di merito avevano sollevato dubbi di costituzionalità sotto molteplici profili: la mancanza di determinatezza temporale dell’assunzione rispetto alla guida, la violazione del principio di offensività — stante la possibilità di punire condotte prive di qualsiasi pericolo concreto per la circolazione — nonché l’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla guida in stato di ebbrezza e alla guida senza patente.
La Corte Costituzionale ha ritenuto percorribile un’interpretazione restrittiva della norma, costituzionalmente orientata ai principi di proporzionalità e di necessaria offensività, senza necessità di ripristinare la disciplina previgente, chiarendo che la preposizione “dopo”, nel contesto della disposizione, non può essere interpretata come riferita a qualsiasi momento successivo all’assunzione — anche a distanza di anni — ma implica una relativa contiguità temporale, entro cui sia ragionevole presumere che la sostanza produca ancora effetti sull’organismo del conducente.
All’esito dell’intervento, la norma penale richiede che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei del conducente di sostanze stupefacenti o psicotrope che, per qualità e quantità — in relazione alle singole matrici biologiche — risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e delle normali capacità di controllo del veicolo.
Non è dunque più richiesta la prova di un effettivo stato di alterazione nel singolo conducente, ma rimane necessario dimostrare che la condotta ha creato un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale.