La separazione con addebito viene dichiarata quando la fine del matrimonio è causata dal comportamento di uno dei coniugi che viola i doveri matrimoniali previsti dall’art. 143 c.c., come fedeltà, assistenza morale e rispetto reciproco.

Lo ha ribadito, tra le altre, la Corte di Appello di Bari, sentenza 25 settembre 2025, che ha confermato l’addebito della separazione a una moglie che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale accompagnata da messaggi e attività di sexting con l’amante.

La Corte ha altresì chiarito che l’infedeltà può giustificare l’addebito quando il coniuge che l’ha commessa non riesce a dimostrare che la crisi matrimoniale fosse già esistente prima del tradimento.

Analogamente, nè la sopportazione dell’infedeltà altrui nè tantomeno il perdono del tradimento possono essere presi in considerazione quali indici rivelatori del fatto che l’affectio coniugalis fosse già venuta meno da tempo.

Non assume infatti rilievo la tolleranza dell’altro coniuge, non essendo configurabile un’esimente oggettiva che faccia venir meno l’illiceità del comportamento, nè una rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali (sul punto, Corte di Cassazione, n. 1938/2026).

La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’infedeltà coniugale, rappresentando una violazione particolarmente grave, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito, a meno che il coniuge che l’ha commessa non dimostri rigorosamente la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto di convivenza meramente formale.

Un’altra ipotesi in cui i giudici riconoscono l’addebito riguarda violenza fisica o comportamenti gravemente offensivi.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 1007/2006 ha ribadito che anche un solo episodio di aggressione o percosse può essere sufficiente per fondare la separazione con addebito, perché si tratta di una violazione particolarmente grave dei doveri matrimoniali.

Per quanto riguarda le prove a sostegno dei fatti di cui sopra, fermo restando che le registrazioni di conversazioni telefoniche, i video e le registrazioni ambientali possono essere utilizzati sempre come prova nel processo civile se chi registra partecipa alla conversazione, con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito un ulteriore principio.

Infatti, con ordinanza n. 2409/2026 la Corte ha stabilito che la registrazione di una conversazione può essere utilizzata come prova nel processo civile, ai sensi dell’art. 2712 c.c., quando la parte contro cui è prodotta non contesta che la conversazione sia realmente avvenuta e che il suo contenuto corrisponda a quanto registrato, purché almeno uno dei partecipanti alla conversazione sia parte del giudizio in cui la registrazione viene prodotta.

Nel caso di specie la moglie aveva registrato di nascosto la telefonata tra il marito e l’amante e ne aveva prodotto la trascrizione nel giudizio di separazione, sebbene la stessa non fosse “parte” della telefonata.

Fermo restando quanto precede, in conseguenza dell’addebito il coniuge ritenuto responsabile della crisi matrimoniale perde il diritto all’assegno di mantenimento e può essere condannato al pagamento delle spese legali del giudizio di separazione.